L’art. 3 del Decreto Ministeriale in oggetto ha semplificato le procedure di autorizzazione alla realizzazione di impianti geotermici a circuito chiuso con potenza fino a 100 kW, mettendo in capo ai Comuni il rilascio delle autorizzazioni dei suddetti impianti e facendoli rientrare nel regime dell’edilizia libera (per quelli con potenzialità inferiore a 50 kW, profondità, se verticali, di 80 m e, se orizzontali, di 2 m
dal piano campagna, e al servizio di edifici già esistenti senza che ne siano alterate le caratteristiche ai sensi dell’art. 3, c. 1, lettera c) o nella Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) di cui all’art. 6 del D. Lgs.
28/2011 (per quelli con potenzialità inferiore a 100 kW, profondità, se verticali, di 170 m e, se orizzontali, di 3 m dal p.c).
Ciò premesso, a seguito delle richieste di chiarimento pervenute da alcune amministrazioni provinciali e dei successivi approfondimenti condotti in collaborazione con gli Uffici della Direzione Difesa del Suolo e
della Costa – U.O. Servizio Geologico e Attività Estrattive, si ritiene opportuno fornire il seguente orientamento interpretativo al fine di garantire, nelle more dell’aggiornamento del PTA (i cui lavori sono stati avviati con DGRV n. 1690/2022), un’uniforme approccio dell’applicazione della norma di cui trattasi su tutto il territorio regionale.