DOMANDE FREQUENTI – APC

DOMANDE FREQUENTI – APC

DOMANDE FREQUENTI

L’Aggiornamento Professionale Continuo per i Geologi è obbligatorio?

L’Aggiornamento Professionale Continuo è obbligatorio (art. 1 comma 7 del DPR n. 137 del 7/08/2012) per tutti gli iscritti all’Albo Unico Nazionale di cui all’art. 3 del DPR n. 137 del 7/08/2012 cioè per tutti gli iscritti all’Albo Professionale (A.P). e all’Elenco Speciale (E.S.)

Il mancato assolvimento dell’APC è sanzionabile?

L’APC è attività obbligatoria, salvo i casi di esonero previsti dall’art. 2 del Regolamento. L’iscritto che non assolva l’obbligo della formazione permanente viene segnalato al Consiglio di Disciplina territoriale (art. 8) in quanto la “violazione dell’obbligo” costituisce illecito disciplinare (art. 1 comma 7 del DPR n. 137 del 7/08/2012).

Sono iscritto da meno di 30 anni all’Ordine all’elenco professionale A.P. (libero professionista), quanti crediti è necessario maturare nel corso del triennio per ottemperare agli obblighi APC?

Ciascun periodo di formazione APC ha durata triennale e per il suo adempimento ogni iscritto all’Albo Unico Nazionale deve conseguire 50 crediti tra il 1 gennaio del primo anno e il 31 dicembre del terzo anno, con facoltà di scegliere gli eventi di aggiornamento più rispondenti alle proprie esigenze (art. 4 del Regolamento)

Sono iscritto da meno di 30 anni all’Ordine all’elenco speciale E.S. (pubblico dipendente), quanti crediti è necessario maturare nel corso del triennio per ottemperare agli obblighi APC?

Ciascun periodo di formazione APC ha durata triennale e per il suo adempimento ogni iscritto all’Albo Unico Nazionale deve conseguire 50 crediti tra il 1 gennaio del primo anno e il 31 dicembre del terzo anno, con facoltà di scegliere gli eventi di aggiornamento più rispondenti alle proprie esigenze (art. 4 del Regolamento).

Sono iscritto da oltre 30 anni all’Ordine (elenco A.P. o E.S.), quanti crediti è necessario maturare nel corso del triennio per ottemperare agli obblighi APC? [NEW]

Il conseguimento dei crediti è dovuto indipendente dall’età anagrafica. Chi ha maturato 30 anni di iscrizione può chiedere parziale esenzione presentando domanda al Consiglio dell’Ordine –  modello esonero

Ogni “over 30” anni di iscrizione matura 30 CPF (esonero maturato per ogni anno di iscrizione) + 1 credito/anno oltre i 30 anni. L’anzianità di iscrizione permette all’iscritto di maturare un credito che andrà sottratto ai crediti triennali dovuti (50) come indicato nell’art. 2 comma 2 del regolamento.

Esempio:

Triennio APC 2017-2019

  • Iscritto che nel 2018 ha 30 anni di iscrizione a fine triennio, quindi 2019, ha anzianità di iscrizione pari a 31 crediti maturati per anzianità.
  • Crediti da effettuare mediante formazione : 50 (crediti triennio) – 31 (crediti maturati) = 19 crediti.

La Segreteria invierà a ciascun “over 30” il numero di crediti CFP da effettuare entro il triennio in corso all’inizio di ciascun triennio.

Se mi iscrivo all’O.R. durante il triennio, devo comunque conseguire 50 crediti APC?

No. Nel caso particolare, la materia è regolata dall’art. 6 comma 3 del Regolamento, che così recita in proposito: “I neoiscritti nell’Albo Unico Nazionale sono tenuti ad ottemperare all’APC a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione”. Il numero di crediti con cui l’APC si intende assolto iscrivendosi nel primo anno del triennio di riferimento sarà pari a 34; mentre sarà di 17 iscrivendosi nel secondo anno.

Come posso acquisire i crediti APC ?

All’art. 7 del  Regolamento e della Circolare 421/2018 vengono descritti e quantificati i crediti formativi APC. Si riassumono di seguito i vari casi di acquisizione crediti:

  1. Partecipando ai corsi di formazione organizzati dagli Ordini Regionali Geologi o dal Consiglio Nazionale o in co-organizzazione – firmando all’ingresso e all’uscita dell’evento formativo, l’acquisizione dei crediti è direttamente inserita nel portale webgeo, non occorre attestato e non è necessaria l’autocertificazione di partecipazione al corso . Sono comprese anche escursioni e visite tecniche;
  2. Partecipando ai corsi di formazione organizzati da altri Ordini Professionali – a fine corso o entro l’anno solare si dovrà inviare al Consiglio Nazionale dei Geologi – Commissione APC, tramite PEC (cng@epap.sicurezzapostale.it) la richiesta di accreditamento corredata dall’attestato di partecipazione e dal programma del corso in modo da consentire alla commissione APC di calcolare i crediti;
  3. Partecipando ad eventi svolti all’estero presentando istanza al Consiglio Nazionale dei Geologi – Commissione APC, tramite PEC (cng@epap.sicurezzapostale.it) nelle modalità espresse al punto precedente;
  4. Partecipando a corsi on-line (eventi a distanza) tenuti da soggetti riconosciuti E.F.A. (Ente Formatore Autorizzato dal CNG) con verifica di presenza intermedia e finale;
  5. Partecipazione di eventi di materia previdenziale organizzati da EPAP autorizzati da CNG (art.10 c. 5 del regolamento);
  6. Partecipando alle attività elencate di seguito (massimo 12 crediti annui regolamentati dall’art. 7 c.8 del  Regolamento e della Circolare 421/2018
  • gruppi di lavoro, commissioni tecniche provinciali e/o regionali e/o nazionali;
  • commissioni Esami di Stato;
  • pubblicazione professionale e/o universitaria e/o di ricerca scientifica differenziata in articolo e/o libro;
  • tutor in tirocini presso le Università;
  • docenze in corsi, master, dottorati, ecc o svolgendo attività di relatore di tesi di laurea o diplomi;
  • effettuando esami universitari secondo quanto indicato nel Regolamento;
  • dottorato di ricerca;

Sono un dipendente pubblico iscritto all’Elenco Speciale e svolgo attività professionale esclusivamente per l’amministrazione/Ente da cui dipendo, ho altre modalità per acquisire i crediti APC?

Ai sensi dell’art. 7 comma 12 del  Regolamento e della Circolare 421/2018 è concesso il riconoscimento dei crediti CFP di corsi svolti dall’amministrazione, ente/azienda pubblica di appartenenza previo presentazione di apposita documentazione (locandina evento con scansione oraria) all’Ordine Regionale di riferimento.

Quando è concesso l’esonero dall’APC?

L’esonero è concesso nei casi elencati dall’art. 2 comma 2 e 3 del Regolamento, a cui si rimanda per approfondimenti, di seguito sinteticamente riassunti:

  1. Gravidanza
  2. Maternità o paternità
  3. Non esercizio della professione in forma libera o dipendente
  4. Motivi di salute, interventi chirugici invalidanti, etc..
  5. Permanenza all’estero continuativa, almeno oltre 1 anno
  6. Svolgimento dell’attività professionale in via esclusiva all’estero
  7. Altri gravi e oggettivi impedimenti da sottoporre a valutazione del Consiglio dell’Ordine

Come si richiede l’esonero dall’APC e quali sono le tempistiche?

Per i casi di anzianità di iscrizione (art. 2 comma 2), la segreteria OGRV provvederà ad inizio di ogni triennio formativo a comunicare agli iscritti, che hanno conseguito un’anzianità di iscrizione di 30 anni a fine triennio di riferimento, la possibilità di presentare domanda di esonero (tramite PEC entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno in cui si riceve la comunicazione) con l’indicazione del numero di crediti da maturare.

Per i casi previsti al comma 3 art. 2, l’esonero va richiesto compilando l’apposita autocertificazione (pdf del modulo di richiesta esonero) nel momento in cui avviene l’impedimento, attestando il termine iniziale e finale dell’impedimento stesso. Attenzione, si segnala che, se l’impedimento avviene tra due trienni formativi, ad inizio del nuovo triennio bisogna ripresentare la richiesta di esonero con i termini iniziale e finale relativi a quel triennio.

Autocertificazione dei crediti effettuati, è cambiato qualcosa dal precedente “triennio APC”? NEW !

Si!

A partire dal 15 febbraio 2017 è stata introdotta la piattaforma on-line WEBGEO (www.webgeo.it) dove è possibile consultare la bacheca degli eventi validati ai fini APC. La ricerca del singolo evento APC si può fare per Titolo, Codice, Ente EFA, Regione. C’è la possibilità di filtrare per conoscere gli eventi di prossimo svolgimento oltre che esportare i dati di proprio interesse in formato excel.

Su Webgeo inoltre, alla pagina personale di ogni iscritto, è possibile visionare il numero di crediti maturati per la partecipazione ad eventi formativi organizzati da:

–        Ordini Regionali dei Geologi;

–        Consiglio Nazionale dei Geologi;

–        Eventi in co-organizzazione OORR e altra organizzazione (verifica la presenza del logo di un Ordine Regionale dei Geologi e/o CNG e la dicitura convenzione o cooperazione o co-organizzazione);

–        Soggetti formatori rientranti nell’elenco E.F.A. (Enti Formatori Accreditati).

Non rientrano nell’elenco della piattaforma i crediti maturati per la partecipazione ad eventi/attività svolte prima dell’attivazione della piattaforma (si veda la faq n. 14) e ad oggi non sono presenti i crediti maturati per la partecipazione agli eventi svolti secondo quanto previsto all’art. 7 comma 8, comma 9, comma 11 e comma 12, ne tantomeno le richieste di esonero APC parziale o totale per il triennio 2017-19.

Perché non è più necessario autocertificare la partecipazione ai corsi/eventi/convegni organizzati dagli E.F.A.?

I crediti verranno di volta in volta registrati sul portale webgeo dalle segreterie degli OORR o CNG o EFA che organizzano il corso/evento/convegno, di fatto, accedendo al proprio profilo, si potranno verificare in ogni momento i crediti maturati. Per questo motivo vi invitiamo ad accedere al portale webgeo (www.webgeo.it) alla propria area riservata richiedendo la password.

Perché ai corsi organizzati da OORR o CNG non viene più rilasciato l’attestato?

Attraverso la gestione dei corsi tramite il portale webgeo la segreteria dell’E.F.A. organizzatore (OR, CNG o altro EFA) caricherà i crediti acquisiti da ciascun iscritto, a seguito della partecipazione ad un corso/evento (di cui al punto 11), senza necessità di emissione dell’attestato di partecipazione.

Condizioni perché avvenga tale procedura :

–        firma in ingresso e firma in uscita nel foglio presenze;

–        partecipazione ad almeno l’80% dell’evento.

A richiesta, per chi ne avesse necessità, potrà comunque essere rilasciato l’attestato di partecipazione.

Autocertificazione crediti, come e quando?

Per la comunicazione dei crediti acquisiti verrà adottata una procedura che prevede la compilazione di un file in formato foglio di calcolo e un modulo on-line.

Il sistema per l’invio delle richieste sarà attivo da settembre 2019 e sarà oggetto di una comunicazione specifica.

Dichiarazioni trasmesse prima dell’attivazione della procedura di cui sopra non saranno prese in considerazione.

Posso ricevere la Certificazione APC (art. 3)?

La certificazione APC (piccola immagine da applicare nella carta intestata professionale) viene inviata, assieme all’attestazione di regolarità, all’indirizzo PEC dell’iscritto dall’Ordine Regionale di appartenenza dopo la fine di ogni triennio formativo a seguito dell’accertamento del conseguimento dei crediti previsti.

Che dati devo fornire quando mi iscrivo ad un corso?

L’iscrizione ad un corso organizzato dall’Ordine Geologi Regione del Veneto avviene utilizzando un link presente nella locandina del corso stesso. Accedendo al link saranno richiesti nome, cognome, numero di iscrizione e codice fiscale.

Questi dati sono necessari per iscriversi a qualsiasi tipo di corso. Si invita a compilare con attenzione e a verificare che i dati inseriti siano corretti.

Cosa devo fare se partecipo ad eventi formativi organizzati ed accreditati da altri Ordini Professionali Tecnici?

In caso di partecipazione ad eventi formativi accreditati da altri Ordini Professionali tecnici (art. 7 comma 9 del Regolamento e della Circolare 472/2021 )  la richiesta di riconoscimento dei crediti deve essere inviata dal singolo iscritto esclusivamente tramite PEC all’Ordine dei Geologi del Veneto, allegando l’attestato di partecipazione e locandina/programma con cadenza oraria degli interventi.

Eventi formativi NON organizzati da OORR, CNG, EFA e altri Ordini Professionali

Si evidenzia che è possibile che l’ORGV tramite news e sito internet divulghi eventi, su richiesta esplicita degli organizzatori, che non danno diritto a crediti formativi APC. In questi casi OGRV non è responsabile dei contenuti e dalle variazioni di orario/sede/programma.

Ho Partecipato ad un evento formativo a distanza (FAD) organizzato da altro ordine tecnico, cosa devo fare per farmi riconoscere i crediti?

Con la circolare 472/21, che annulla e sostituisce la Circolare n. 450 del 17.4.2020 e la Circolare n. 453 del 2.5.2020, si comunica che il Consiglio Nazionale ha deliberato, in considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, di snellire ulteriormente alcune procedure per le attività di aggiornamento professionale erogate a distanza (di seguito anche “eventi FAD”).

In deroga alla previsione della Circolare n. 421 del 7.2.2018 in cui “si specifica che i corsi FAD di cui all’art. 7, comma 5°, del Regolamento APC, avendo rilevanza nazionale, sono accreditabili esclusivamente dal Consiglio Nazionale dei Geologi nel rispetto dell’art. 5, comma 2°, del medesimo Regolamento APC”, gli eventi FAD sono accreditati, in via diretta, dagli Ordini Regionali e dagli Enti Formatori Autorizzati.

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