OBBLIGATORIETA’ DELLA RELAZIONE GEOLOGICA

OBBLIGATORIETA’ DELLA RELAZIONE GEOLOGICA

… NELLA PROGETTAZIONE PUBBLICA

La relazione geologica rientra tra gli elaborati specialistici essenziali che debbono costituire parte integrante di ogni livello della progettazione, in virtù dei vigenti artt. 19, 26 e 35 del D.P.R. 207/2010.

L’indispensabilità della relazione geologica è stata riconosciuta dalla giurisprudenza in materia, secondo cui essa è un elaborato progettuale che deve essere acquisito in ogni livello
della progettazione e che non può essere – in alcun modo – soggetta a valutazioni discrezionali da parte della pubblica amministrazione oppure surrogata da una valutazione di idoneità da parte di professionista diverso dal geologo oppure sostituita da altra relazione geologica non pertinente sul piano cronologico, geografico e tecnico-funzionale, ivi inclusa quella redatta per costruzioni su fondi finitimi, confinanti o territorialmente adiacenti.

[cfr.:Consiglio di Stato, sentenza n. 4799/2018; Consiglio di Stato, sentenza n. 4003/2017; Consiglio di Stato, sentenza n. 3364/2017; Consiglio di Stato, sentenza n. 3044/2017; Consiglio di Stato, sentenza n. 1918/2016; Consiglio di Stato, sentenza n. 1492/2016; Consiglio di Stato, sentenza n. n. 1494/2016; Consiglio di Stato, sentenza 686/2012; Consiglio Stato, sentenza n. 6207/2011; Consiglio Stato sentenza n. 7515/2010; Consiglio Stato,sentenza n. 5666/2009; Consiglio di Stato, parere n. 164/1992; T.A.R. Campania – Napoli, sentenza n. 1837/2015; T.A.R. Campania – Napoli, sentenza n. 1578/2014; T.A.R. Sardegna, sentenza n. 188/2013; TAR Lazio, Roma, sentenza n. 6324/2011; T.A.R. Puglia – Lecce, sentenza n. 2483/2007].

Ai sensi dell’art. 31, comma 8, del d.lgs. 50/2016, inoltre, l’affidatario della progettazione, in esecuzione di un contratto di appalto pubblico, non può avvalersi, neppure in via indiretta, del subappalto per la redazione della relazione geologica.

Al fine di garantire il rispetto di tale disposizione, le Linee Guida n. 1 di attuazione del decreto legislativo 50/2016, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” – approvate dall’A.N.A.C. con Delibera del Consiglio n. 973 del 14 settembre 2016 e aggiornate con Delibera del Consiglio n. 138 del 21 febbraio 2018 – al punto 3 del § II “Principi generali”, attuando e chiarendo il disposto dell’art. 31, comma 8, sopra richiamato, hanno ribadito la necessità di garantire la indispensabile presenza diretta del geologo nella struttura di progettazione e di evitare, così, subappalti, anche indiretti, della relazione geologica, oltre che l’esigenza di rendere chiara la responsabilità che ricade in capo
a tale progettista specialista. L’essenzialità della relazione geologica, redatta dal professionista abilitato, in ogni livello della progettazione è riconosciuta, infine, dalla vigente normativa tecnica, che attribuisce ad essa, e più in generale agli elaborati e studi geologici, una funzione essenziale per ogni singola opera progettata.

Il paragrafo 6.2. delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni prevede, infatti, che il progetto di tutte le opere e di tutti gli interventi debba articolarsi, in primis, nella caratterizzazione e modellazione geologica del sito, che devono comprendere la ricostruzione dei caratteri litologici, stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici e, più in generale, di ogni pericolosità geologica del territorio, ai fini di essere esaurientemente esposte e commentate nella relazione geologica, quale parte integrante del progetto.
In conclusione, come ribadito dall’A.N.A.C. (già Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici) in numerosi atti (vigenti linee guida applicative del Codice dei contratti n. 1, delibera n. 1336 /2017, delibera n. 583/2016, determinazione n. 4/2015, parere n. 52/2010, parere n.137/2011 e determinazione n. 3/2002), l’acquisizione della relazione geologica, con divieto di suo subappalto, è obbligatoria in ogni livello della progettazione pubblica. Le dell’A.N.A.C. sono state, poi, avvalorate anche dalla prevalente giurisprudenza successiva alla pubblicazione delle medesime (Consiglio di Stato – Sezione Quinta – Sentenze: n. 4799 pubblicata il 03/08/2018; n. 4003 pubblicata il 14/08/2017; n. 3364 pubblicata il 07/07/2017; n. 3044 pubblicata il 21/06/2017; n. 1918 pubblicata il 12/05/2016; n. 1492 pubblicata il 14/04/2016; n. 1494 pubblicata il 14/04/2016), nonché dall’A.N.A.C. stessa in casi concreti (Delibera n. 1336 del 20/12/2017).

… NELLA PROGETTAZIONE PRIVATA

La relazione geologica, fondata sulle presupposte indagini e prove, deve essere considerata parte integrante e sostanziale del progetto definitivo; pertanto, strumento obbligatorio ai fini del rilascio del permesso di costruire per interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia.

Il quadro normativo sedimentato nel tempo porta, infatti, a considerare la relazione geologica quale parte integrante degli atti progettuali e, quindi, necessario allegato di ciascuna istanza presentata ai fini del rilascio di ogni permesso di costruire. Al riguardo il D.P.R. 380/01, all’art. 20, comma 1, ha espressamente previsto che la domanda per il rilascio del permesso di costruire debba essere corredata “dagli elaborati progettuali richiesti”.

Già con l’entrata in vigore del D.M. 21 gennaio 1981, recante norme sui terreni e le opere di fondazione, diverse Amministrazioni Pubbliche posero quesiti al Ministero dei Lavori Pubblici per avere chiarezza in merito alla fase progettuale – ed al momento dell’iter burocratico – in cui dovessero essere presentati gli elaborati prodotti dal geologo. Il Consiglio Superiore dei LL.PP., con il voto n. 61 del 24 febbraio 1983, fornì una risposta inequivoca, affermando che la relazione geologica fa parte integrante degli atti progettuali e che “tali elaborati tecnici dovranno essere presentati all’atto della richiesta della concessione edilizia (ora permesso di costruire, ndr) in considerazione anche che rappresentano un dato essenziale sulla fattibilità dell’opera”.
In seguito, entrava in vigore il D.M. 11 marzo 1988, che, al punto B.2 (Indagini nelle fasi di progetto di costruzione), individuava tre fasi: “Nelle fasi preliminari della progettazione si potrà far riferimento a informazioni di carattere geologico e a dati geotecnici deducibili dalla letteratura oppure noti attraverso indagini eseguite precedentemente sulla medesima area. Per il progetto di massima dovranno essere effettuate indagini geologiche e geotecniche per valutare la stabilità di insieme della zona prima ed a seguito della costruzione dell’opera in progetto, e per individuare i problemi che la natura e le caratteristiche geotecniche dei terreni pongono nelle scelte delle soluzioni progettuali e dei corrispondenti procedimenti costruttivi anche per confrontare le soluzioni possibili. Nella fase di progetto esecutivo le indagini devono essere dirette ad approfondire la caratterizzazione geotecnica qualitativa e quantitativa del sottosuolo per consentire la scelta della soluzione progettuale, di eseguire i calcoli di verifica e definire i procedimenti costruttivi”.

Il paragrafo 6.2. delle Norme Tecniche per le Costruzioni prevede, nella vigente versione, che il progetto di tutte le opere e di tutti gli interventi debba articolarsi, in primis, nella caratterizzazione e modellazione geologica del sito, che devono comprendere la ricostruzione dei caratteri litologici, stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici e, più in generale, di ogni pericolosità geologica del territorio, ai fini di essere esaurientemente esposte e commentate nella relazione geologica, quale parte integrante del progetto.

Durante l’iter progettuale di un intervento edilizio, dunque, il progetto definitivo dovrebbe prevedere già ai fini del rilascio del permesso a costruire l’obbligatorietà quanto meno della relazione geologica, corredata da specifiche indagini e prove; tale relazione potrebbe, a sua volta, essere considerata come elaborato principale e specialistico a corredo del progetto strutturale esecutivo.
La necessità di acquisire tale elaborato progettuale unitamente alla richiesta del titolo edilizio abilitativo deriva dal fatto che esso costituisce elemento essenziale per giudicare la compatibilità tra contesto territoriale e struttura in progetto.
La necessità di una specifica e dettagliata relazione geologica e geotecnica, ai fini del rilascio del permesso di costruire, è stata riconosciuta, altresì, dalla giurisprudenza amministrativa: il TAR Basilicata, con la sentenza del 23 marzo 2011, n. 142, statuisce che la documentazione prevista dall’art. 93 del D.P.R. 380/01 debba essere effettivamente presentata contestualmente alla richiesta di permesso di costruire; filone a cui si allinea la successiva sentenza del TAR Lombardia, del 23 giugno 2011, n. 1842, la quale ribadisce – recependo un orientamento giurisprudenziale ormai univoco – che nella valutazione della necessaria acquisizione della relazione geologica a fronte di ogni richiesta di permesso di costruire occorre tenere in debita considerazione le previsioni della normativa urbanistica vigente ed, in particolare, quelle delle N.T.C..

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