LE COMPETENZE DEL GEOLOGO

LE COMPETENZE DEL GEOLOGO

Spesso, purtroppo, non è ben nota la competenza del geologo e può capitare che elaborati tecnici di competenza esclusiva di quest’ultimo siano omessi, sostituiti e/o impropriamente redatti.

L’art. 3 della legge 3 febbraio 1963, n° 112, che, alle lettere a) e b), statuisce che formano oggetto della professione di geologo, oltre a tutte le indagini geologiche indicate nelle successive lettere del medesimo articolo:

  • l’esecuzione di rilevamenti e studi geologici, anche attinenti al catasto minerario, fotogeologia, cartografia geologica;
  • la rilevazione e le consulenze geologiche che riguardano il suolo e il sottosuolo ai fini delle opere concernenti dighe, strade, gallerie, acquedotti, ponti, canali, aeroporti, cimiteri, porti, ferrovie, edifici.

Il D.P.R. 5 giugno 2001, n° 328, nel riepilogare le competenze riconosciute negli anni dalla legge al geologo, all’art. 41, lettera c), ribadisce che formano oggetto dell’attività professionale del geologo, oltre alle altre attività ivi indicate e connesse alla geologia:

  • le indagini e consulenze geologiche ai fini della relazione geologica per le opere di ingegneria civile mediante la costruzione del modello geologico-tecnico;
  • la programmazione e progettazione degli interventi geologici e la direzione dei lavori relativi, finalizzati alla redazione della relazione geologica.

La giurisprudenza e gli atti di indirizzo tecnico, in applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari di cui sopra, hanno da sempre riconosciuto che le consulenze, le relazioni, gli studi e le indagini di natura e carattere geologico sono di competenza esclusiva del geologo.

[cfr.: Consiglio di Stato, parere n. 2118/2011; Consiglio di Stato, sentenza n. 5909/2008; Consiglio di Stato, sentenza n. 701/1995; Consiglio di Stato, Ad. Plen., parere n. 154/1994; Cons. Stato, parere n. 164/1992; T.A.R. Umbria, sentenza n. 142/1994; A.N.A.C., delibera n. 711/2016; A.N.A.C., delibera n. 583/2016; A.V.C.P., determinazione n. 3/2002; A.V.C.P., determinazione n. 19/2000; Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Ad. Gen., parere n. 138/1993].

Le indicate prestazioni non possono, pertanto, mai essere affidate dalla stazione appaltante ad un soggetto diverso dal geologo abilitato all’esercizio della professione ed iscritto all’albo oppure surrogate da una valutazione di idoneità da parte di professionista diverso dal geologo abilitato all’esercizio della professione ed iscritto all’albo.

[cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 5666/2009; T.A.R. Lazio, sentenza n. 6324/2011].

Ai sensi dell’art. 31, comma 8, del d.lgs. 50/2016, inoltre, l’affidatario della progettazione, in esecuzione di un contratto di appalto pubblico, non può avvalersi, neppure in via indiretta, del subappalto per la redazione della relazione geologica.

Al fine di garantire il rispetto di tale disposizione, le Linee Guida n. 1 di attuazione del decreto legislativo 50/2016, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” – approvate dall’A.N.A.C. con Delibera del Consiglio n. 973 del 14 settembre 2016 e aggiornate con Delibera del Consiglio n. 138 del 21 febbraio 2018 – al punto 3 del § II “Principi generali”, attuando e chiarendo il disposto dell’art. 31, comma 8, sopra richiamato, hanno ribadito la necessità di garantire la indispensabile presenza diretta del geologo nella struttura di progettazione e di evitare, così, subappalti, anche indiretti, della relazione geologica, oltre che l’esigenza di rendere chiara la responsabilità che ricade in capo a tale progettista specialista.

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