| Care colleghe e colleghi, facendo seguito alle precedenti informative, relative alle procedure indette da Viacqua S.p.A. per l’affidamento di appalti misti di indagini geologiche, geotecniche ed ambientali e di servizi di stesura, tra gli altri elaborati progettuali, della relazione geologica, si informa quanto di seguito riportato. |
| Risulta che la stazione appaltante, a seguito della segnalazione di alcuni vizi inficianti le menzionate procedure da parte dell’Ordine e della successiva nota del consulente legale di quest’ultimo, abbia: |
| a) integrato la dichiarazione che debbono rendere i concorrenti per la partecipazione alla gara rispetto alla espressa richiesta di un geologo abilitato ed iscritto all’Albo per l’incarico di redazione della relazione geologica, originariamente carente di tale specifica parte almeno per l’appalto “1298 rfq_2373 – rfq_2450 – rfq_2451 G20-S1298”; |
| b) chiarito che intende individuare ed instaurare un rapporto diretto anche con il geologo avente i requisiti necessari, precisando che, come previsto dall’art. 31, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e dal capitolo II, par. 3.1, lett. b) delle Linee Guida ANAC n. 1, gli affidatari non potranno avvalersi del subappalto per la relazione geologica. |
| Pertanto, risulta che Viacqua S.p.A., pur non avendo risolto tutte le criticità segnalate, abbia sostanzialmente ovviato ai vizi inficianti le procedure in oggetto di primario interesse della categoria professionale. |
| Tanto dovuto, in considerazione delle precedenti comunicazioni, cordiali saluti. |
Tatiana Bartolomei
Presidente
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Care Colleghe e Cari Colleghi,
vi informiamo che abbiamo richiesto in data odierna a Viacqua S.P.A. l’immediato annullamento in autotutela delle procedure di affidamento in corso (codici R20-S1596 e G20-S1298) poichè contemplano la commistione tra attività professionale e imprenditoriale. Tale procedura è in contrasto con quanto previsto dal Codice degli Appalti.
Si invita tutti gli iscritti a non partecipare.
Si ricorda, infine, che il Codice Deontologico attualmente in vigore, vieta qualsivoglia condizione di commistione tra attività professionale ed attività di impresa (artt. 19-21).
Leggi la lettera inviata a Viacqua S.P.A.

