CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

Ultima modifica: 17 Settembre 2021

A tutte le Colleghe e i Colleghi,

per effetto del “Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina Territoriali e nazionali dell’Ordine dei Geologi”, a norma dell’articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, approvato con Delibera CNG del 23 novembre 2012 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia, Anno CXXXIII – Numero 23, del 5 dicembre 2012″ è possibile inviare, a questo Consiglio dell’Ordine, la propria candidatura per essere nominato Consigliere di questo organismo. Si ricorda che il Consiglio di Disciplina Territoriale ha compiti di “valutazione, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’albo” (art. 2 comma 1) e dovrà essere formato da almeno tre componenti, giusta delibera di questo Consiglio n. 36/21. Per effetto del medesimo Regolamento l’elenco dei candidati dovrà contenere un numero di candidati doppio rispetto al numero dei componenti effettivi ovvero sei. L’elenco così formato sarà inviato al Presidente del Tribunale di Venezia che procederà a valutare le domande e i curricula di ciascuno nominando i componenti effettivi e supplenti. Si informano gli iscritti che qualora non pervengano candidature ovvero il loro numero sia inferiore al necessario questo Consiglio dovrà procedere autonomamente alla individuazione di possibili candidati.

I requisiti per la candidatura sono:

  • di essere iscritto/a all’Albo da almeno 5 anni;
  • di non avere legami di parentela o affinità entro il 4°grado o di coniugio con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio dell’Ordine Regionale;
  • di non avere legami societari con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio dell’Ordine Regionale;
  • di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
  • di non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
  • di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti;

 

Le candidature dovranno pervenire, entro e non oltre il 30 luglio 2021, in formato PDF utilizzando la modulistica allegata, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo geologiveneto@epap.sicurezzapostale.it. Domande incomplete non saranno accettate.

 

La domanda da inviare utilizzando il modulo in allegato dovrà contenere:

  • i dati anagrafici e fiscali del richiedente
  • tutte le dichiarazioni di cui all’art. 5 comma 3 del Regolamento in allegato alla presente
  • dichiarazione di non trovarsi in una delle cause di esclusione e incompatibilità di cui al precedente art. 4.
  • Curriculum vitae et studiorum contenente l’elenco dei titoli di studio conseguiti, la descrizione delle attività professionali ed extraprofessionali compresa l’appartenenza ad associazioni, organismi di volontariato e quanto altro sia ritenuto utile dal soggetto per la conseguente valutazione da parte del Consiglio dell’Ordine e del Presidente del Tribunale

 

Il Consiglio di Disciplina ha un ruolo importante e delicato che deve essere composto da persone capaci e rigorose che siano coscienti che trattare di questioni disciplinari non è semplice se non altro perché si esaminano problematiche relative a colleghi rendendo importante la componente emotiva del giudizio. Da qui la necessità che il Consiglio di Disciplina sia formato da persone che hanno ottime capacità di equilibrio nel giudizio e che questo sia il tratto distintivo del loro operare.

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