Circolare 02/23 – APC – Aggiornamento Professionale Continuo – Indicazioni sull’ Inizio del Triennio 2023-2025

formazione

Ultima modifica: 31 Marzo 2023

La conclusione del Triennio Formativo 2020-2022

Il 31 dicembre 2022 si è concluso il triennio 2020-2022 dell’Aggiornamento Professionale Continuo (APC), e 399 colleghi sono risultati adempienti agli obblighi APC. Questi riceveranno il logo di regolarità al proprio indirizzo e-mail nei prossimi giorni.  Il logo, valido fino al 31 marzo 2026, può essere utilizzato sulla propria carta intestata, sul curriculum vitae e sul proprio sito internet etc…

Insieme all’obbligo di Aggiornamento Professionale è istituita la Certificazione APC con cui si attesta, per ciascun iscritto, l’adempimento e/o l’esonero parziale o totale relativo agli obblighi di aggiornamento (art.5, Regolamento APC 2018). La Certificazione APC viene rilasciata, su richiesta dell’interessato, dall’Ordine Regionale di appartenenza dopo la fine di ogni triennio formativo. L’adempimento degli obblighi APC costituisce elemento di valutazione nelle designazioni degli Ordini Regionali e del CNG per la formazione di commissioni e/o elenchi interni o esterni alle istituzioni ordinistiche.

La violazione dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare e, nel caso del triennio concluso il Consiglio dell’Ordine ha dovuto deferire al Consiglio di Disciplina Territoriale 42 colleghi per le conseguenti azioni disciplinari (art. 8 del Regolamento APC 2018 – Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia il 15/12/2018).

Il nuovo triennio formativo

Dal 01/01/2023 è iniziato il nuovo triennio formativo che si concluderà il 31/12/2025.

IL NUMERO MINIMO DI CREDITI RICHIESTO PER OTTENERE LA CERTIFICAZIONE APC È DI:

  • 50 CFP per chi è iscritto da più di 3 anni,
  • 34 CFP se si è iscritti da almeno 2 anni (di cui 8 devono essere in materia di deontologia, obblighi previdenziali, competenze e responsabilità professionali come da art. 6 comma 3 e 4 del Regolamento),
  • 17 CFP se si è iscritti da almeno 1 anno (di cui 8 devono essere in materia di deontologia, obblighi previdenziali, competenze e responsabilità professionali come da art. 6 comma 3 e 4 del Regolamento).
  • Il calcolo dei crediti, nonché l’obbligo di acquisirli, inizia dall’anno successivo all’anno di iscrizione.

ESONERO TOTALE

Per chi non esercita la professione, sia che sia iscritto all’Albo Professionale che all’Elenco Speciale, è possibile richiedere l’esonero come da art. 2 comma 3 del Regolamento. ENTRO E NON OLTRE il 31/12/2023.

ESONERO PARZIALE

Per chi è iscritto all’Ordine da prima del 1993 è possibile richiedere l’Esonero parziale per anzianità d’iscrizione (dal compimento del 30° anno di iscrizione da considerarsi al 31/12/2022).

L’esonero è rilasciato con riferimento e fino alla conclusione del triennio formativo in corso, anche quando
la documentazione comprovante l’impedimento abbia una durata maggiore; pertanto, in quest’ultimo
caso, all’inizio del nuovo triennio formativo, l’iscritto che vorrà prorogare la durata dell’esonero dovrà
presentare una nuova istanza.

CHI HA PRESENTATO LA RICHIESTA DI ESONERO NEL TRIENNIO PRECEDENTE

DEVE RIPRESENTARE LA RICHIESTA DI ESONERO

 

Ulteriori dettagli nella Circolare allegata:

SCARICA LA CIRCOLARE

Link utili: 

 

 

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