Circolare 3/22 – Divieto di subappalto della Relazione Geologica

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Ultima modifica: 4 Febbraio 2022

Lo scrivente Ordine Regionale dei Geologi del Veneto,
rileva l’inosservanza da parte di molte pubbliche amministrazioni del divieto di subappalto mediante l’affidamento al progettista ingegnere dell’incarico di progettazione, il quale poi ricorre al subappalto della relazione geologica con il benestare della stazione appaltante e del professionista consenziente.

Tale pratica è illegittima e sanzionata disciplinarmente.

Si ricorda che ai sensi del Codice dei contratti pubblici la relazione geologica – parte integrante ed essenziale degli elaborati progettuali ai sensi dell’art. 19 e dell’art. 26 del D.P.R. 207/2010, ancora
vigenti per come recepiti dall’art. 23 del D.Lgs 50/2016 (cfr. in particolare l’art. 23 co. 1 lett. i) e co. 6 ) – è una prestazione specialistica di competenza esclusiva del professionista geologo.

Di talchè il Codice, data l’esclusiva competenza del professionista geologo nella redazione della relazione geologica, al fine di assicurare la esecuzione della prestazione e la responsabilità dello specialista ne rende obbligatoria la partecipazione alle gare per l’affidamento dei servizi di progettazione (cfr. art. 24 co. 5), vietando il subappalto della relazione geologica (cfr. art. 31 co. 8), facendo salve solo quelle attività accessorie e meramente strumentali alla progettazione quali le indagini geognostiche e le altre prestazioni specificamente indicate nella norma.

Si deve trattare quindi di un incarico che deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi professionali, personalmente responsabili, nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta e con un rapporto stabile (non occasionale o ad hoc) con l’affidatario delle prestazioni afferenti alla progettazione, ciò al fine di rendere chiara la responsabilità che ricade in capo a tale progettista specialista e prevenire subappalti diretti o indiretti (cfr. Linee guida Anac n. 1 e Cons. Stato 2021 n. 857).

Pertanto, acconsentire al subappalto significa ad un tempo violare il Codice, eludere i controlli sui requisiti di professionalità rispetto a prestazioni d’opera per lavori necessitanti di specifiche competenze tecniche, sottrarre al libero mercato un servizio per cui doveva essere bandita una gara e, ultimo aspetto ma non meno rilevante, svilire la prestazione professionale del geologo.

Per i motivi sopra esposti lo scrivente Ordine non esiterà ad prendere gli opportuni provvedimenti nei riguardi delle amministrazioni e/o degli iscritti che non rispettino l’anzidetto divieto.

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