La Provincia di Verona informa che con determinazione n. 538 del 15 febbraio 2024 è stata revocata la precedente determinazione n. 3712 del 28 novembre 2019, la quale stabiliva che in uno stabilimento autorizzato ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06, il numero massimo di modifiche effettuabili mediante il ricorso alle adesioni di carattere generale era di tre e che, al fine di avvalersi di tale facoltà, ciascuna modifica doveva riferirsi all’installazione di un impianto o all’avvio di un’attività previsti nelle autorizzazioni di carattere generale vigenti.
Pertanto dal 15 febbraio 2024 il gestore in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale che intenda modificare i propri impianti deve sempre presentare istanza di modifica all’Autorizzazione Unica Ambientale tramite il SUAP del Comune dove ha sede l’impianto, in quanto non è più ammissibile presentare istanza di adesione all’autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera in sostituzione dell’istanza di modifica AUA.

