CATEGORIA: Normativa

Decreto Ministero della Transizione Ecologica n. 378 del 30/09/2022 (G.U. n. 241 del 14/10/2022). Chiarimenti sulla competenza per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di impianti geotermici a circuito chiuso di potenza fino a 100 kW.

L’art. 3 del Decreto Ministeriale in oggetto ha semplificato le procedure di autorizzazione alla realizzazione di impianti geotermici a circuito chiuso con potenza fino a 100 kW, mettendo in capo ai Comuni il rilascio delle autorizzazioni dei suddetti impianti e facendoli rientrare nel regime dell’edilizia libera (per quelli con potenzialità inferiore a 50 kW, profondità, se verticali, di 80 m e, se orizzontali, di 2 m
dal piano campagna, e al servizio di edifici già esistenti senza che ne siano alterate le caratteristiche ai sensi dell’art. 3, c. 1, lettera c) o nella Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) di cui all’art. 6 del D. Lgs.
28/2011 (per quelli con potenzialità inferiore a 100 kW, profondità, se verticali, di 170 m e, se orizzontali, di 3 m dal p.c).

Ciò premesso, a seguito delle richieste di chiarimento pervenute da alcune amministrazioni provinciali e dei successivi approfondimenti condotti in collaborazione con gli Uffici della Direzione Difesa del Suolo e
della Costa – U.O. Servizio Geologico e Attività Estrattive, si ritiene opportuno fornire il seguente orientamento interpretativo al fine di garantire, nelle more dell’aggiornamento del PTA (i cui lavori sono stati avviati con DGRV n. 1690/2022), un’uniforme approccio dell’applicazione della norma di cui trattasi su tutto il territorio regionale.

Interpretazione Regione

Lettera della Provincia

PROVINCIA DI VERONA – Rinnovo autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti e le attività in deroga, ai sensi dell’articolo 272, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 s.m.i.

Con determinazione n. 1302/2023 del 4 maggio 2023 è stata rinnovata la precedente autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti e le attività in deroga, ai sensi dell’articolo 272, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 s.m.i.

L’efficacia del provvedimento decorre dal 6 agosto 2023 e ha durata sino al 5 agosto 2038.

Pertanto, le domande di adesione alla nuova autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera possono essere presentate a far data dal 6 agosto 2023.

 

Salvo richiesta di adeguamento alle nuove condizioni, gli impianti già autorizzati continuano a rispettare le prescrizioni tecniche della precedente autorizzazione a carattere generale fino a naturale scadenza della propria autorizzazione.

Fino al 5 agosto 2023, le domande di adesione continuano ad essere presentate ai sensi della determinazione n. 2982/12 del 10 luglio 2012.
Restano ferme le determinazioni per le altre attività in procedura semplificata:

  • la determinazione n. 3209/12 del 23 luglio 2012 (allevamenti intensivi, in scadenza il 22 luglio 2027)
  • la determinazione n. 3224/12 del 24 luglio 2012 (emissioni diffuse da linee trattamento fanghi, con scadenza il 23 luglio 2027)
  • la determinazione n. 4192/12 del 25 settembre 2012 (impianti di emergenza, con scadenza il 24 settembre 2027).

Per ogni eventuale chiarimento gli uffici del Settore servizi in campo ambientale sono a disposizione del pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30.

 

Qui la determina e tutti gli allegati.
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Circolare informativa n°3/2023 – Chiarimenti sull’accesso alla documentazione dei piani di Assetto del Territorio (PAT/PATI)

A seguito della segnalazione di alcuni iscritti, il Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Veneto ha ritenuto opportuno inviare la presente nota sia agli iscritti che hai comuni della Regione, in risposta ad alcune difficoltà riscontrate all’accesso alla documentazione dei Piani di Assetto del Territorio (P.A.T./P.A.T.I.).

Qui la Circolare n.3/23023
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consiglio

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI – LETTERA AGLI ISCRITTI

Si trasmette la comunicazione a firma di dieci Ordini Regionali relativa alle prime considerazioni sul Nuovo Codice dei Contratti pubblici.

 

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36

Il Presidente della Repubblica in data 31 marzo 2023 ha emanato il Decreto Legislativo n. 36 a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 28 marzo 2023 e su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e di concerto con altri Ministri competenti per materia.

Il Codice dei contratti pubblici 2023 è entrato in vigore il 1 aprile 2023, ma le norme avranno efficacia a partire dal 1 luglio 2023 (art. 229 del Codice) con conseguente abrogazione del D.Lgs. 50/2016.

In modo schematico il Codice è strutturato in V Libri suddivisi in Titoli, Parti, Titoli e articoli per un totale di 229 Articoli. Il Codice si completa con una serie di Allegati relativi ai singoli Libri.

In particolare i Libri sono:

LIBRO I: DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA PROGETTAZIONE. La Progettazione ricade nella Parte IV del Libro I.

LIBRO II: DELL’APPALTO

LIBRO III: DELL’APPALTO NEI SETTORI PRINCIPALI

LIBRO IV: DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO E DELLE CONCESSIONI

LIBRO V: DEL CONTENZIOSO E DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Per la nostra professione in particolare risulta fondamentale l’Allegato 1.7 “Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo”.

Durante le fasi interlocutorie per la correzione del testo del D. Lgs. nei mesi scorsi, il CNG ha comunicato agli Ordini Regionali e la stessa CdP (Conferenza dei Presidenti degli Ordini Regionali) di aver in corso numerosi confronti con le Commissioni e con lo stesso Ministero per introdurre nel testo delle migliorie per quanto riguarda il ruolo della geologia nella progettazione.

In breve, i temi trattati, tra gli altri, erano la conferma della compatibilità geologica, geomorfologica e idrogeologica nel PFTE, l’importanza della relazione geologica in fase di progettazione e la necessità di ribadire l’assoluta bontà nel confermare il divieto di sub-appalto della relazione geologica.

Gli OO.RR. (Ordini Regionali), così come il CNG, hanno rilevato di estrema importanza la correzione del testo che girava nelle stanze della politica. Gli OO.RR. si sono resi altresì disponibili ad un’azione congiunta con il CNG, a carattere mediatico, con la finalità di una visione comune di tutta la categoria, a livello nazionale, ma il CNG ha preferito agire autonomamente.

Inoltre, questa norma ha, purtroppo avuto, come documento fondante, le linee guida per la redazione del PFTE, progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC, prodotte dal Consiglio Superiore di Lavori Pubblici nel luglio del 2021, Linee Guida che gli scriventi Ordini hanno all’epoca fortemente contestato perché contenenti molte delle criticità poi riproposte nel Codice appena pubblicato.

Oggi, alla luce del testo pubblicato del nuovo Codice dei contratti, non possiamo restare in silenzio e dobbiamo ancora una volta ribadire come la Geologia nel nostro Paese deve essere un aspetto fondamentale e basilare per i progetti di interesse pubblico, le costruzioni che interagiscono con le pericolosità idrogeologiche e con il terreno, sia esso suolo o terreno sciolto oppure roccia e dobbiamo ricordare che la professione del geologo è di preminente interesse pubblico e generale, nell’interesse di tutti, considerando che siamo un Paese ad alto rischio idrogeologico e sismico come gli eventi degli ultimi anni hanno evidenziato.

Tornando al testo del Codice dei contratti pubblici 2023, la modifica più sostanziale, in termini di progettazione, è l’eliminazione del progetto definitivo, configurando quindi, in modo sintetico, un nuovo schema:

  • PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (le cui peculiarità sono descritte nella parte IV del Decreto e nell’allegato 1.7)
  • PROGETTO ESECUTIVO (le cui peculiarità sono descritte nella parte IV del Decreto e nell’allegato 1.7)

È quindi eliminato il Progetto Definitivo. In sostanza quindi il PFTE dovrà essere il livello di progettazione che dovrà raccogliere tutti i pareri e le conformità necessarie.

Allo stesso tempo il progetto esecutivo potrà essere assegnato con appalto integrato, ovvero affidato all’Impresa che avrà avuto l’incarico (cadono in sostanza le gare per l’assegnazione dei lavori, altra importante novità) per l’esecuzione del lavoro.

Il quadro del nuovo Codice dei contratti pubblici 2023 è inoltre caratterizzato dalla libertà del subappalto a cascata.

 

PARTE IV DELLA PROGETTAZIONE

L’art. 41 chiarisce che il progetto deve assicurare (tra l’altro):

  1. b) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni
  2. d) il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali;
  3. f) il rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell’intervento, anche per contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani;
  4. i) la compatibilità geologica e geomorfologica dell’opera.
  5. L’allegato I.7 definisce i contenuti dei due livelli di progettazione e stabilisce il contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre.

Ma al comma 6 dello stesso articolo, si chiarisce come il progetto di fattibilità tecnico economica:

  1. a) individua, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire;
  2. b) contiene i necessari richiami all’eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;
  3. c) sviluppa, nel rispetto del quadro delle necessità, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma;
  4. d) individua le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali;
  5. e) consente, ove necessario, l’avvio della procedura espropriativa;
  6. f) contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte;
  7. g) contiene il piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue parti.

Pertanto l’art. 41 al comma 6 non entra nel dettaglio dei contenuti, e non cita alcun riferimento alla compatibilità geologica (nel senso più ampio del termine), ma lo inserisce solo come finalità della progettazione nel suo complesso.

Occorre quindi fare riferimento all’Allegato 1.7.

L’art. 6 appare molto vago per quanto riguarda la necessità della compatibilità geologica (sempre intesa nel senso ampio del termine) citandola esplicitamente nel comma 3 come “adeguate indagini e studi conoscitivi”; poi la cita al comma 5 invitando a “tener conto [..] dell’idrogeologia del sottosuolo e la stabilità geotecnica”.

Al comma 7 infine si chiarisce come il PFTE sia composto da una relazione generale da una relazione tecnica (contenenti studi specialistici), senza citare, anche in questo caso, la geologia e in particolare menzionare direttamente la “Relazione Geologica”. Che ricordiamo è (ad oggi) competenza esclusiva del geologo.

L’art. 7 (Sezione II) dell’Allegato descrive i contenuti della relazione generale del PFTE. Qui si rimarca come il PFTE può presentare diverse soluzioni progettuali e al comma 2 si specifica come la descrizione della soluzione dovrà prevedere gli “esiti degli studi e delle indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, ambientali, archeologiche effettuate”. Ancora una volta un generico “studi”.

Si passa quindi al successivo art. 8 dedicato alla relazione tecnica del PFTE. Al comma 2, che prevede i documenti contenuti, la geologia è inspiegabilmente non riportata.

Essa compare (con la dicitura “aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici etc.) nel successivo comma 3 che cita. “Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante o dell’ente concedente in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dell’opera o dell’intervento da realizzare, la relazione tecnica, corredata di indagini e studi specialistici, è riferita almeno ai seguenti tematismi della progettazione”.

Pertanto la Relazione Geologica rischia di assumere un ruolo marginale, incredibilmente dopo altri 7 anni (dopo il D. Lgs. 50/2016) il ruolo della geologia rimane come opzionale e generico, al pari di un inquadramento geografico. Questo nonostante le periodiche criticità geologiche, geomorfologiche ed idrauliche che il nostro Paese deve affrontare ogni anno.

La componente geologica ritorna all’art. 12 “Elaborati Grafici” al comma 3 lettera c numero 3 con sezioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche.

In tutte le restanti pagine del Codice dei contratti pubblici la geologia non viene più citata.

Anche il divieto di subappalto della relazione geologica non è contemplato dal nuovo Codice. Anzi, la novità del 2023 prevede la liberalizzazione dei subappalti senza limiti. In questo caso, seppur il Codice inserisca dei correttivi tentando di salvaguardare la figura del progettista in sede di appalto integrato (ad esempio l’impresa in sede di offerta dovrà chiaramente esplicitare i costi per i lavori ed i costi per la progettazione), il geologo rischia di rivedere incarichi in un subappalto a cascata in cui la nostra figura potrebbe ricadere tra le ultime consulenze specialistiche.

In sintesi, riteniamo che con il Codice dei contratti pubblici 2023 la geologia rischi di rimanere drammaticamente accantonata, non ricevendo l’attenzione e l’importanza dovuta in un Paese in cui l’assetto geologico, sismico ed idraulico è delicato e particolarmente sensibile all’evoluzione geomorfologica.

Ribadiamo come la Relazione Geologica debba essere un tassello fondamentale ed imprescindibile nell’iter progettuale al fine di garantire la sicurezza delle infrastrutture e strutture progettate; pertanto la Relazione Geologica non può essere a discrezionalità, seppur motivata, della stazione appaltante e non può essere subappaltata.

Ribadiamo come il geologo non possa essere una figura tecnica specialistica secondaria, richiamando l’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, per “garantire l’indispensabile presenza diretta del geologo in ogni livello della progettazione e di prevenire quindi eventuali subappalti indiretti della relazione geologica, oltre che dall’esigenza di rendere chiara la responsabilità che ricade in capo a tale progettista specialista” (Linea Guida Anac n. 1, delibera 138/2018).

Riteniamo sia necessario procedere alla stesura di indicazioni che possano definire nel miglior modo possibile il significato di “compatibilità geologica e geomorfologica dell’opera”, anche nell’ottica di fornire supporto ai RUP e alle stazioni appaltati nella scelta corretta di progettare con qualità e sicurezza.

La compatibilità geologica e geomorfologica infatti non riguarda solo le pericolosità geologiche o idrogeologiche, ma è intesa anche come la compatibilità dell’opera rispetto al modello geologico e geomorfologico del sito che deve essere valutata, con competenze e indagini specialistiche, a priori dalla valutazione della stazione appaltante.

Sappiamo tutti molto bene quanto viene fatto ogni anno dallo Stato italiano, dalle Amministrazioni Locali in collaborazione con i presidi (ad esempio il servizio tecnico e di emergenza dei VVF e della Protezione Civile) ed i professionisti del territorio per la salvaguardia della sicurezza dei cittadini e del nostro territorio. Impegno che prevede non solo la messa a disposizione di risorse umane, tecniche, economiche, ma pianificare anche una importante e continua prevenzione dei fenomeni di dissesto legati alla conformazione geologica, morfologica e idrogeologica del nostro Paese.

Il nostro territorio vive una evoluzione geologica e morfologica dinamica e rapida ed è quindi importante che le valutazioni geologiche in generale avrebbero dovuto essere previste, nel Codice Appalti, anche senza che fosse necessaria alcuna interlocuzione esterna.

Gli OO.RR. (in ordine alfabetico)

Ordine dei Geologi dell’Abruzzo
Il Presidente
Dr. Geol. Nicola Labbrozzi

Ordine dei Geologi della Basilicata
Il Presidente
Dr. Geol. Leonardo Disummo

Ordine dei Geologi dell’Emilia Romagna
Il Presidente
Dr. Geol. Paride Antolini

Ordine dei Geologi del Friuli Venezia Giulia
Il Presidente
Dr. Geol. Francesco Treu

Ordine dei Geologi del Lazio
Il Presidente
Dr. Geol. Simonetta Ceraudo

Ordine dei Geologi della Lombardia
Il Presidente
Dr. Geol. Roberto Perotti

Ordine dei Geologi della Puglia
Il Presidente
Dr. Geol. Giovanna Amedei

Ordine dei Geologi dell’Umbria
Il Presidente
Dr. Geol. Giuseppe Pannone

Ordine dei Geologi del Trentino Alto Adige
Il Presidente
Dr. Geol. Mirko Demozzi

Ordine dei Geologi del Veneto
Il Presidente
Dr. Geol. Giorgio Giacchetti

 

SCARICA LA COMUNICAZIONE

Pozzi – Comunicazione a tutti i comuni sulle procedure

L’Ordine dei Geologi della Regione del Veneto, in questo periodo di forte richiesta di realizzazione di pozzi domestici, ha inviato a tutti gli uffici tecnici dei comuni della regione le circolari in allegato, ai fini di fornire all’amministrazione comunale un supporto tecnico-amministrativo relativo all’iter per la corretta realizzazione dei pozzi per acqua.

Lettera aperta al C.N.G. – LINEE GUIDA DEL MMS – C.S.LL.PP. PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DEL PNRR E DEL PNC

Egr. Colleghe e Colleghi,
il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (MMS) e Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (C.S.LL.PP.) hanno elaborato delle linee guida Linee Guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del P.N.R.R. (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e del P.N.C. (Piano Nazionale per gli investimenti Complementari). Anche se sembrano valorizzarli (cfr. circolare C.N.G. 479), tali Linee Guida di fatto marginalizzano gli studi di competenza del geologo e ciò a detrimento tanto del corretto sviluppo di qualsivoglia fase progettuale, quanto della stessa professione del geologo.

Di fatto esse determinano un vulnus che potrà incidere anche nella prassi progettuale corrente, non solo delle grandi opere.

Poiché ai geologi non è stata data l’opportunità di sedersi al tavolo tecnico che ha elaborato tali Linee Guida (cfr. circolare C.N.G. 479), richiediamo che il C.N.G. faccia formale richiesta affinché sia esplicito che fra i documenti di progetto per le opere strategiche nazionali, sia sempre necessaria la Relazione Geologica, a firma del geologo. Questo è uno dei punti nodali delle diverse criticità rilevate nelle Linee Guida. Per questo anche l’Ordine dei Geologi del Veneto sottoscrive lettera aperta promossa dall’Ordine del Lazio, di seguito riportata.

Invitiamo tutti i colleghi a prendere visione del documento condiviso tra gli OO.RR. e le Linee Guida del M.M.S.-C.S.LL.PP.

Il Consiglio

Estratto dalla lettera inviata (disponibile in allegato):

Egregio Presidente,
facendo seguito all’incontro del 7 settembre scorso ed alla Circolare n. 479, pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale dei Geologi – http://www.cngeologi.it/c/istituzione/circolari/ -, con la quale il CNG ha dato una sua lettura delle Linee guida per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC, redatte dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e approvate il 29 luglio u.s. dall’Assemblea del Consiglio Superiore del Lavori Pubblici, con la presente intendiamo rappresentarle il nostro rammarico sia per la mancata condivisione preliminare di un documento così importante, condivisione che avrebbe permesso, sicuramente, l’approfondimento di tutti i temi e le obiezioni che vogliamo rappresentare in questa nostra lettera, e sia per la posizione assunta dal CNG in merito alle suddette Linee guida.
Valutiamo che la mancata comunicazione e condivisione con gli Ordini Regionali, su questioni così rilevanti, generi l’assenza di un apporto importante che invece dovrebbe essere considerato come una risorsa fondamentale, come del resto è avvenuto per altri tavoli tecnici.
Riteniamo, inoltre, che le Linee guida approvate, che il CNI esalta per la sua importanza che “va oltre il limite dei progetti del PNRR, andando a costituire l’elemento di riferimento anche per tutte le altre occasioni di affidamento di incarichi”, siano per la nostra categoria professionale una occasione persa, se non un vero e proprio passo indietro rispetto a quanto fino ad oggi ottenuto in merito al riconoscimento della geologia quale elemento fondamentale della sostenibilità ambientale, non solo delle grandi opere, ma di tutte le opere in generale.
Prendiamo atto, oltretutto, dell’assenza della figura del Geologo all’interno del gruppo di lavoro del CSLLPP, là dove si vanno a stabilire i contenuti minimi delle diverse fasi progettuali, e prendiamo, viceversa, atto che il Consiglio Nazionale abbia avuto un’interlocuzione diretta con il suddetto gruppo di lavoro.
Nello specifico evidenziamo che, seppur i temi relativi alla materia geologica, come pure il richiamo allo svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche e sismiche, siano presenti tra i contenuti del PFTE, risulti altresì assente, tra gli elaborati minimi richiamati, la Relazione Geologica; tale fattispecie appare ancora più rischiosa nell’ottica della qualità progettuale e della conseguente sicurezza dell’opera da realizzare, se si tiene conto che nel PFTE può essere condotto un confronto comparato tra differenti alternative progettuali, per le quali verranno eseguite valutazioni di grande dettaglio tecnico che non possono prescindere dalla definizione di un puntuale modello geologico di riferimento. Sarebbe pertanto risultato quanto mai opportuno prevederla in questo livello progettuale, molto più avanzato, anzi “robusto”, rispetto
al PFTE di cui al D.Lgs. 50/2016, dovendo necessariamente contenere tutti gli elementi finalizzati all’espletamento del Permitting e della Gara di Appalto.
È nostro parere che, con le nuove Linee Guida, tutti gli aspetti geologici, idrogeologici e sismici richiamati al paragrafo 3.2.2 tra i contenuti della prevista Relazione Tecnica, potranno essere trattati, in assenza dell’elaborato specifico Relazione Geologica, in maniera non idonea anche da altre professionalità, facendo riferimento, ad esempio, a quanto disponibile nella bibliografia specialistica od agli elaborati della pianificazione territoriale e urbanistica, questo anche in accordo al richiesto processo di semplificazione delle procedure (D.Lgs. Semplificazioni).
Altro scenario certamente negativo è quello che si configura con l’esecutivo redatto dall’impresa aggiudicataria. In tal caso, la Relazione Geologica verrebbe presumibilmente considerata mero elemento di completamento del dossier progettuale, senza alcuna possibilità di orientare le scelte tecniche e redatta, in regime di sub-appalto mascherato, a condizioni economiche avvilenti, non valorizzando, pertanto, in maniera corretta, la nostra professionalità e le nostre competenze.
Siamo pertanto a chiederle un intervento formale presso il CSLLPP ai fini di una revisione delle Linee Guida, finalizzata ad esplicitare l’obbligo di presenza, tra gli elaborati minimi che dovranno comporre il PFTE, della Relazione Geologica.
Si coglie, infine, l’occasione, con la presente, per confermare la nostra massima disponibilità per una fattiva collaborazione ed un confronto aperto che possa portare ad una convergenza positiva delle diverse posizioni e alla valorizzazione della nostra professionalità.

Cordiali saluti
Simonetta Ceraudo – Presidente Ordine Geologi del Lazio
Giovanna Amedei – Presidente Ordine Geologi della Puglia
Francesco Treu – Presidente Ordine Geologi del Friuli Venezia Giulia
Paride Antolini – Presidente Ordine Geologi dell’Emilia Romagna
Giorgio Giacchetti – Presidente Ordine Geologi del Veneto
Mirko Demozzi – Presidente Ordine Geologi del Trentino Alto Adige
Nicola Labbrozzi – Presidente Ordine Geologi Abruzzo
Giuseppe Pannone – Ordine Geologi dell’Umbria
Roberto Perotti – Ordine Geologi della Lombardia
Leonardo Disummo – Ordine Geologi della Basilicata
Stefano De Leo – Ordine Geologi della Valle d’Aosta

DOCUMENTI DISPONIBILI PER IL DOWNLOAD:

CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

A tutte le Colleghe e i Colleghi,

per effetto del “Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina Territoriali e nazionali dell’Ordine dei Geologi”, a norma dell’articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, approvato con Delibera CNG del 23 novembre 2012 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia, Anno CXXXIII – Numero 23, del 5 dicembre 2012″ è possibile inviare, a questo Consiglio dell’Ordine, la propria candidatura per essere nominato Consigliere di questo organismo. Si ricorda che il Consiglio di Disciplina Territoriale ha compiti di “valutazione, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’albo” (art. 2 comma 1) e dovrà essere formato da almeno tre componenti, giusta delibera di questo Consiglio n. 36/21. Per effetto del medesimo Regolamento l’elenco dei candidati dovrà contenere un numero di candidati doppio rispetto al numero dei componenti effettivi ovvero sei. L’elenco così formato sarà inviato al Presidente del Tribunale di Venezia che procederà a valutare le domande e i curricula di ciascuno nominando i componenti effettivi e supplenti. Si informano gli iscritti che qualora non pervengano candidature ovvero il loro numero sia inferiore al necessario questo Consiglio dovrà procedere autonomamente alla individuazione di possibili candidati.

I requisiti per la candidatura sono:

  • di essere iscritto/a all’Albo da almeno 5 anni;
  • di non avere legami di parentela o affinità entro il 4°grado o di coniugio con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio dell’Ordine Regionale;
  • di non avere legami societari con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio dell’Ordine Regionale;
  • di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
  • di non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
  • di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti;

 

Le candidature dovranno pervenire, entro e non oltre il 30 luglio 2021, in formato PDF utilizzando la modulistica allegata, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo geologiveneto@epap.sicurezzapostale.it. Domande incomplete non saranno accettate.

 

La domanda da inviare utilizzando il modulo in allegato dovrà contenere:

  • i dati anagrafici e fiscali del richiedente
  • tutte le dichiarazioni di cui all’art. 5 comma 3 del Regolamento in allegato alla presente
  • dichiarazione di non trovarsi in una delle cause di esclusione e incompatibilità di cui al precedente art. 4.
  • Curriculum vitae et studiorum contenente l’elenco dei titoli di studio conseguiti, la descrizione delle attività professionali ed extraprofessionali compresa l’appartenenza ad associazioni, organismi di volontariato e quanto altro sia ritenuto utile dal soggetto per la conseguente valutazione da parte del Consiglio dell’Ordine e del Presidente del Tribunale

 

Il Consiglio di Disciplina ha un ruolo importante e delicato che deve essere composto da persone capaci e rigorose che siano coscienti che trattare di questioni disciplinari non è semplice se non altro perché si esaminano problematiche relative a colleghi rendendo importante la componente emotiva del giudizio. Da qui la necessità che il Consiglio di Disciplina sia formato da persone che hanno ottime capacità di equilibrio nel giudizio e che questo sia il tratto distintivo del loro operare.

sismica

Nuove disposizioni regionali per le autorizzazioni in zona sismica e per gli abitati da consolidare.Applicazione delle procedure

Come noto dal 15 maggio c.a. è entrata in vigore la DGR n. 378 del 30/03/2021 recante le nuove “disposizioni regionali per le autorizzazioni in zona sismica e per gli abitati da consolidare”. Essa completa il percorso avviato con l’emanazione delle linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all’art. 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, nonché’ delle varianti di carattere non sostanziale, per le quali non occorre il preavviso di cui all’art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, approvate con decreto ministeriale 30 aprile 2020, avente la finalità di semplificare le procedure relative al processo edilizio.
Con la normazione regionale che ha seguito l’emanazione delle succitate linee guida si sono voluti affermare alcuni punti cardine, anche dal punto di vista operativo:

1. Il professionista, nella compilazione della scheda relativa alla denuncia lavori e presentazione progetti in zone sismiche, dichiara se l’intervento in denuncia è di tipo rilevante o meno;
2. Il Comune ricevente, nei casi dubbi, procede a verifica di quanto dichiarato dal professionista;
3. Nel caso si tratti di “intervento rilevante” la pratica viene inoltrata al Genio Civile per l’autorizzazione di competenza;
4. Le varianti ai progetti precedentemente autorizzati seguono la regolamentazione previgente al 15/05/2021.

La prima fase applicativa della nuova normativa sismica ha evidenziato alcune incertezze, da parte dei vari attori del processo, che hanno portato a quanto di seguito descritto:

  • richieste di autorizzazioni sismiche per varianti a progetti in comuni precedentemente allocati in zona 3;
  • richieste di autorizzazioni sismiche per progetti dichiarati di “intervento rilevante” nonostante fossero palesemente al di fuori dell’allegato A della DGRV 1823/2020;
  • richieste di autorizzazioni sismiche per progetti dichiarati “non rilevanti” dal professionista incaricato.

In particolare l’ultima tipologia di richiesta evidenzia la mancanza di istruttoria, da parte del Comune che riceve in prima istanza la pratica, volta a sincerarsi di quanto dichiarato dal professionista.
Si è a chiedere, pertanto, che i Comuni, prima di inoltrare a Questo Ufficio pratiche già dichiarate irrilevanti dallo stesso richiedente, procedano a verifica in proprio ed inviino a questo ufficio anche il carteggio della relativa istruttoria; da essa dovrà emergere la motivazione di procedere con ulteriore verifica ed eventuale
autorizzazione da parte del Genio Civile.
Si chiede, altresì, a tutti gli attori del processo edilizio di superare le incertezze sopra descritte attenendosi alla regolamentazione vigente, onde ridurre i tempi complessivi di realizzazione delle opere progettate.

Restando a disposizione, si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE
Ing. Marco Dorigo
(documento firmato digitalmente)

PREMIO ELIO BOTTI – PROCLAMAZIONE VINCITORI E INTERVENTI TECNICI

La XVI edizione del Premio “Elio Botti – Come Acqua Saliente” è stata caratterizzata dalla premiazione “di lavori di respiro internazionale, molto innovativi sia sotto il profilo scientifico, sia sotto il profilo culturale in senso lato, di grande ricaduta e impatto nella quotidianità, che esprimono concretamente lo spirito del Premio” come ha sottolineato Fabio Botti, Presidente del Premio.

Si rendono disponibili a tutti gli iscritti gli interventi del Prof. Paolo Fabbri e del Prof. Pietro Zangheri, docenti al Dipartimento di Geoscienze e neo consiglieri,  il primo dal  titolo “Inquinanti naturali nelle falde acquifere del Veneto: un esempio con l’arsenico” e il secondo dal titolo “Le acque non hanno confini geografici – Tutela e corretto uso delle acque tra protocolli sovranazionali e problematiche locali“.

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